Scale e isolamento acustico #2: il quadro normativo

Corrado Borghi, titolare di Domotech srl operante nel settore dei prodotti e delle tecnologie per l’edilizia e, da ultimo, direttore commerciale Italia di Edilteco SpA. 

Copre, tra gli altri, i seguenti incarichi: membro CDA ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento); membro in UNI Working Group U870308 Supporti di pavimenti (massetti); membro della Giunta Direttiva di COMPAVIPER (Associazione Nazionale Pavimentazioni Continue); membro del tavolo di lavoro “Realizzazione Normativa sulla Qualificazione degli Addetti alla posa di materiali a base cementizia” di ASSIMP ITALIA (Associazione delle Imprese di Impermeabilizzazione Italiane); membro del Comitato Tecnico 201 “Isolanti e Isolamento Termico-materiali” in ambito del C.T.I. (comitato Termotecnico Italiano).


Approfondiamo il quadro normativo sull'acustica degli edifici: D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

  1. Normativa di riferimento

La normativa di riferimento in materia di inquinamento acustico è rappresentata dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico - Legge N. 447 del 26 ottobre 1995 - che definisce le competenze degli enti pubblici incaricati di regolamentare, pianificare e controllare soggetti, sia pubblici sia privati, che possono provocare inquinamento acustico. Da questa legge, ai fini applicativi, sono scaturiti una serie di decreti attuativi e leggi regionali.

  1. Decreto Legislativo di riferimento per Isolamento acustico in edilizia 

In particolare, nell’ambito relativo all’acustica edilizia, è stato emanato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 22 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” che identifica i parametri da misurare, i riferimenti normativi per misurarli ed i limiti ammessi per ciascun parametro misurato, il cui superamento è considerato generativo di un fenomeno di inquinamento acustico. La carenza dei requisiti acustici passivi compromette la normale attitudine di un immobile a realizzare la funzione economico-sociale essenziale ai fini del legittimo godimento e della commerciabilità. È noto che, attualmente, la mancata osservanza dei parametri stabiliti dalla normativa in materia conduce ad una svalutazione significativa del valore dell’immobile acquistato.

Nel Decreto è dichiarato esplicitamente che il rispetto dei requisiti acustici passivi va dimostrato a cantiere finito. Non è richiesta obbligatoriamente la prova fonometrica ma, ad esempio in caso di contenzioso, è necessario dimostrare il raggiungimento del risultato in opera.

La sola figura autorizzata ad eseguire una prova fonometrica che possa essere utilizzata con valore legale è il Tecnico Competente in Acustica, ovvero un professionista, iscritto ad uno specifico albo Nazionale dei tecnici competenti in acustica ambientale.

Nel D.P.C.M. sono definiti i seguenti parametri:

  • R’w Indice del potere fonoisolante apparente
  • L’nw Indice del livello di rumore di calpestio dei solai, normalizzato rispetto all’assorbimento acustico
  • D2m,nT,w Indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione
  • LASmax Livello di pressione sonora ponderata A misurata con costante di tempo Slow (per impianti a funzionamento discontinuo)
  • LAeq Livello equivalente di pressione sonora ponderata A (per impianti a funzionamento cotinuo)

Per ottenere in opera il risultato di Legge e indispensabile che siano presi in seria considerazione tre elementi fondamentali:

  1. la progettazione di un sistema acusticamente performante di cui il materiale isolante è un elemento imprescindibile,
  2. la scelta di un materiale isolante di qualità e specifico per l’applicazione in essere,
  3. la posa in opera “a regola d’arte” ovvero esperta anche nella realizzazione dei particolari costruttivi.

In mancanza di anche uno solo dei tre elementi, la prestazione finale e risulta quasi sicuramente compromessa.

  1. Leggi comunitarie 2008 e 2009

Due leggi comunitarie emanate nel 2008 e 2009 hanno apportato importanti modifiche alla legislazione nazionale sull’acustica e in particolare al D.P.C.M. 5/12/97 sospendendone gli effetti nei rapporti tra privati e creando i presupposti per riscrivere la legislazione nazionale di acustica edilizia.

Ad oggi in tal senso non è stata emanato nessun nuovo documento legislativo pertanto il D.P.C.M. 5 /12 / 97 è attualmente in vigore e gli edifici di nuova realizzazione devono essere costruiti rispettando i limiti in esso definiti.

  1.  Norme tecniche di riferimento per Isolamento acustico in edilizia

Sono state emanate due norme tecniche:

  • UNI 11367:2010 - “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”.
  • UNI 11444:2012Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Linee guida per la selezione delle unità immobiliari in edifici con caratteristiche non seriali”, che è una integrazione alle informazioni riportate nella norma UNI 11367.

In particolare la norma UNI 11367, determina i criteri di classificazione acustica di una unità immobiliare sulla base dei risultati di misure fonometriche in opera eseguite sull’edificio.

Secondo tale norma tecnica, ogni singola unità immobiliare è caratterizzata da più classi acustiche, una per ogni tipologia di rumore considerato.

Le grandezze considerate sono:

  • R’w Indice del potere fonoisolante apparente delle partizioni (pareti e solai) fra unità immobiliari adiacenti
  • L’nw Indice del livello di rumore di calpestio dei solai, normalizzato rispetto all’assorbimento acustico
  • D2m,nT,w Indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione

Sono, inoltre, fissati limiti per la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici:

  • Lic per gli impianti a funzionamento discontinuo (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A corretto sulla base del livello di rumore residuo e normalizzato sul tempo di riverberazione dell’ambiente disturbato).
  • Lid per gli impianti servizi a funzionamento continuo (livello massimo di pressione sonora ponderato A rilevato con costante di tempo slow, normalizzato sul tempo di riverberazione dell’ambiente disturbato).

Per ogni classe acustica, i valori limite di ogni indice di valutazione sono tabellati e sono validi per ogni destinazioni d’uso ad eccezione di ospedali e scuole.

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